Fonte: Inail
L’Inail con propria nota del 20 settembre 2013 n. 5727comunica le modifiche e gli aggiornamenti relativi alle specifiche inerenti le dichiarazioni uniche di regolarità contributiva (DURC).
L’aggiornamento si è reso necessario a seguito alle novità introdotte dalle legge n. 98/2013 e introdotte a decorrere dal 21 agosto 2013.
Una delle novità più rilevanti riguarda il periodo di validità del DURC che è ora di 120 giorni dall’emissione, per i certificati rilasciati:
a) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 31, comma 5, primo periodo);
b) ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale (art. 31, comma 8-ter);
c) per i lavori edili tra soggetti privati, fino al 31 dicembre 2014 (art. 31, comma 8- sexies).
Le nuove disposizioni, inoltre, hanno stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare il DURC rilasciato per i contratti pubblici in corso di validità e acquisito d’ufficio per la verifica della dichiarazione sostituiva anche per l’aggiudicazione e la stipula del contratto nonché per contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
Nella nota vengono indicate tutte le modifiche effettuate sui certificati, suddivise per richiedente e tipo di richiesta.