Il Ministero del lavoro, Commissione interpelli, ha risposto al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori. La Commissione ritiene che in tutte le aziende o nelle unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, per le quali non si può procedere alle elezione del rappresentante per difetto di elettorato passivo e attivo, le funzioni di RLS devono essere esercitate dal rappresentante territoriale individuato dalla contrattazione collettiva.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS è la persona, eletta o designata, per rappresentare i lavoratori per quanto concerne tutti gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro presenti in azienda.
Poteri e funzioni del RLS
L’art. 50 della normativa prevenzionistica di base dell’ordinamento (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., d’ora in avanti decreto 81) attribuisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il quale deve essere adeguatamente formato, rilevanti compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali:
– l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
– la consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o nell’unità produttiva, alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro, del medico competente e all’organizzazione della formazione.
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(fonte IPSOA – Maurizio Magri – Funzionario della Direzione Territoriale del Lavoro di Torino)