Il 31 marzo 2017 scade il termine per la trasmissione, da parte del medico competente, dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori riferiti al 2016. Tale obbligo di comunicazione quest’anno ha dovuto superare alcune difficoltà interpretative a seguito dell’entrata in vigore, in corso di raccolta dei dati, del decreto 12 luglio 2016, che ha aggiornato le informazioni e la modulistica da trasmettere. Il Ministero della Salute ha chiarito che i nuovi modelli possono essere utilizzati a partire dall’anno 2017. Inoltre è regolarmente operativo l’applicativo INAIL a disposizione dei medici competenti.
L’art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, prevede che, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, il medico competente debba trasmettere, esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio (per il tramite della piattaforma INAIL), le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori che sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria, da parte del medico stesso, in attuazione del protocollo sanitario aziendale.