Con la circolare n. 3 del 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene a chiarire le modalità di irrogazione delle sanzioni in caso di accertamento di violazioni in materia di sorveglianza sanitaria. Vanno valutate attentamente le diverse tipologie di violazione riscontrate.
Con la circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, il Ministero del lavoro interviene riguardo l’apparato sanzionatorio vigente in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
L’obbligo deriva dal Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Il Ministero ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dei seguenti obblighi:
– valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli;
– obbligo della sorveglianza sanitaria;
– emissione del giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione.
In ogni caso, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria.
A cura della Redazione Ipsoa