La Corte di Cassazione (sentenza del 16 ottobre 2017 n 47449 che analizza l’articolo 2087 c.c) è stata chiamata ad esprimersi relativamente ad un ricorso di un Datore di Lavoro che era stato condannato in Appello per la responsabilità correlata ad un infortunio occorso ad un lavoratore, imputabile alla mancata adozione delle misure antinfortunistiche e alla correlata omessa sorveglianza.
La Corte ricorda prima di tutto che il Datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche e soprattutto di sorvegliare in maniera attiva e continuativa sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori.
Analizzando quindi l’articolo 2087 c.c., la Corte ravvisa che il Datore di Lavoro è garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro e destinatario delle norme antinfortunistiche ed esso viene esonerato da tale responsabilità solo ed esclusivamente nel momento in cui il comportamento del dipendente sia abnorme ossia quando tale comportamento imprudente sia stato posso in essere in maniera autonoma e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, quindi imprevedibile.
Per questi ovvi motivi, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2000 euro alla cassa delle ammende.
(fonte NECSI)