
Formazione dei lavoratori immigrati nel TU sicurezza
Negli artt. 36, comma 4, secondo periodo, e 37, commi 1 e 13, secondo periodo, il D.Lgs. n. 81/2008 si preoccupa di stabilire che, “ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”, e che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche”, e “ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo”.
E la semplificazione successiva
Solo che, traendo spunto dall’art. 3, comma 13, D.Lgs. n. 81/2008, e previo l’avviso comune stipulato in data 16 settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale, il decreto interministeriale 27 marzo 2013 contempla una “semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo”, e, in particolare, dispone che, con riguardo ai “lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali”, “gli adempimenti relativi alla informazione e formazione si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”, pur se “ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione”.
Considerazioni finali
Agevole è rendersi conto, anche alla luce delle osservazioni svolte ora dalla Corte di Cassazione, quanto possa essere inadeguata un’attività di informazione e formazione limitata alla consegna di documenti. A maggior ragione, ove si tengano presenti due inderogabili esigenze in tema di informazione e formazione dei lavoratori: la verifica dell’apprendimento e la vigilanza sull’ ordinaria prassi di lavoro.